La donna in gravidanza che vuole usufruire della flessibilità del congedo di maternità deve presentare all’INPS il certificato del ginecologo e del medico competente.
L’art. 20 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, pubblicato in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001, Suppl. Ordinario n. 93, prevede al comma 1 che: fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Il medico competente, ove presente in azienda, è quindi è tenuto a rilasciare il certificato medico che, congiuntamente a quello del ginecologo, deve essere presentato all’per ottenere il congedo.
Il medico competente certifica l’assenza di controindicazioni dal punto di vista delle condizioni di lavoro al rilascio del congedo.
L’INPS ha richiesto ai medici competenti di certificare anche l’assenza di controindicazioni derivanti dalle modalità di trasporto per raggiungere il posto di lavoro.